Art. 1

In vigore dal 25 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda in data 8 luglio 1937-XV, con la quale il podestà di Miradolo, in esecuzione della propria deliberazione 22 dicembre 1936-XV, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Miradolo Terme »; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Pavia, in adunanza 8 settembre 1937-XV; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, num. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Miradolo, in provincia di Pavia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Miradolo Terme». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI Atti del Governo registro 395, foglio 24. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-03;117#art-1

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