Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 20
Chiusura del corso
In vigore dal 17 mar 1938
Il direttore della scuola, al termine del corso, invia, al Ministero i rapporti informativi sui risultati conseguiti e sulle prove sostenute da ciascuna guardia.
Il Ministero provvede alla destinazione delle guardie agli stabilimenti di prevenzione e di pena od ai corsi speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-20