Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 20

Chiusura del corso

In vigore dal 17 mar 1938
Il direttore della scuola, al termine del corso, invia, al Ministero i rapporti informativi sui risultati conseguiti e sulle prove sostenute da ciascuna guardia. Il Ministero provvede alla destinazione delle guardie agli stabilimenti di prevenzione e di pena od ai corsi speciali.
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Chiusura del corso (Art. 20 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo