Art. 1
In vigore dal 12 feb 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, emanato in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
All'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il comma 10° è inserito il seguente, restando fermi i commi successivi:
«L'Amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL.
Visto il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 119. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-20;2339#art-1