Art. 1

In vigore dal 22 feb 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario aumentare un posto di sostituto procuratore del Re presso i tribunali di Lecce, Milano ed Udine; Ritenuto che corrispondentemente può essere soppresso un posto di sostituito procuratore del Re presso i tribunali di Foggia, Vigevano e Capodistria, restando così invariato il numero complessivo dei posti previsti dai ruoli attuali; Visto l'art. 26, secondo capoverso, della legge 5 giugno 1933, n. 557; Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, numero 2230; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Dal 1° gennaio 1938-XVI, le piante organiche della magistratura sono determinate, per i tribunali di Foggia, Lecce, Milano, Vigevano, Udine e Capodistria, dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente. Restano in tal senso modificate, per quanto riguarda i predetti Tribunali, le tabelle attualmente in vigore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE SOLMI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla corte dei conti, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 394, foglio 6. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-16;2407#art-1

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Art. 1 Modificazione delle piante organiche della magistratura presso alcuni Tribunali. — Testo vigente | Portale Normativo