Art. 1
In vigore dal 22 feb 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario aumentare un posto di sostituto procuratore del Re presso i tribunali di Lecce, Milano ed Udine;
Ritenuto che corrispondentemente può essere soppresso un posto di sostituito procuratore del Re presso i tribunali di Foggia, Vigevano e Capodistria, restando così invariato il numero complessivo dei posti previsti dai ruoli attuali;
Visto l'art. 26, secondo capoverso, della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, numero 2230;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal 1° gennaio 1938-XVI, le piante organiche della magistratura sono determinate, per i tribunali di Foggia, Lecce, Milano, Vigevano, Udine e Capodistria, dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente. Restano in tal senso modificate, per quanto riguarda i predetti Tribunali, le tabelle attualmente in vigore.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla corte dei conti, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 6. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-16;2407#art-1