Art. 1

In vigore dal 13 gen 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Forgaria chiede, in esecuzione della propria deliberazione 24 aprile 1937-XV, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune stesso in «Forgaria nel Friuli»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Udine, in adunanza del 25 giugno 1937-XV; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Forgaria, in provincia di Udine, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Forgaria nel Friuli». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 Anno XVI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI Atti del Governo, registro 392, foglio 129. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-15;2120#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Forgaria, in provincia di Udine, a modificare la propria denominazione in «Forgaria nel Friuli». — Testo vigente | Portale Normativo