Art. 1
In vigore dal 21 dic 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1852, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 692, concernente la costituzione del comune di Sestriere, in provincia di Torino;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il confine fra i comuni di Sestriere e di Pragelato, in provincia di Torino, è determinato in conformità del progetto planimetrico predisposto dalla Sezione tecnica catastale di Torino e vistato, addì 2 aprile 1936-XIV, dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile.
Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 10. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-05;1974#art-1