Art. 1
In vigore dal 26 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1926, con il quale viene data approvazione nel Regno all'Accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sulle patenti di sanità e all'Accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, stipulati a Parigi il 22 dicembre 1934-XIII;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'art. 51 del regolamento di Sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, è modificato come segue:
« Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocità di trattamento, è obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanità delle navi dirette a porti italiani ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-09-23;2641#art-1