Art. 1
In vigore dal 27 ott 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le domande, con le quali il commissario prefettizio del comune di Villa Vergano e il podestà del comune di Galbiate, in provincia di Como, in esecuzione delle rispettive deliberazioni, in data 4 e 6 febbraio 1937-XV, hanno concordemente richiesto l'aggregazione del primo Comune al secondo;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Como, in adunanza del 18 marzo 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 6 luglio 1937-XV, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;
Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Villa Vergano, in provincia di Como, è aggregato a quello di Galbiate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 33. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1704#art-1