Art. 2
In vigore dal 6 ott 1937
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 2. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1656#art-2