Art. 2

In vigore dal 6 ott 1937
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - DI REVEL. Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 390, foglio 2. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1656#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Integrazione dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443. — Testo vigente | Portale Normativo