Titolo II

Art. 21

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-08;1516#art-21

In sintesi

Il testo originario dell'articolo non è disponibile in quanto la disposizione e l'intero provvedimento risultano formalmente abrogati. La scheda dà unicamente atto dell'avvenuta soppressione della norma dall'ordinamento.

Cosa è cambiato

L'articolo 21 ha subito inizialmente modifiche e abrogazione parziale ai sensi dell'art. 46, comma 1 dell'atto 072U0636. Successivamente, l'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 24 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Domande frequenti

Qual è il contenuto attuale dell'articolo 21?L'articolo non ha più un contenuto precettivo attivo in quanto è stato formalmente abrogato.
Il provvedimento di cui fa parte questo articolo è ancora in vigore?No, l'intero provvedimento relativo alle Commissioni amministrative è stato abrogato.
Quale atto ha disposto l'abrogazione definitiva del testo?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata disposta con l'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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