Titolo II
Art. 21
AbrogatoIn vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-08;1516#art-21
urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-08;1516#art-21
Il testo originario dell'articolo non è disponibile in quanto la disposizione e l'intero provvedimento risultano formalmente abrogati. La scheda dà unicamente atto dell'avvenuta soppressione della norma dall'ordinamento.
L'articolo 21 ha subito inizialmente modifiche e abrogazione parziale ai sensi dell'art. 46, comma 1 dell'atto 072U0636. Successivamente, l'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 24 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.