Art. 1
In vigore dal 22 ago 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda con la quale i podestà di Orvieto, di Castel Giorgio e di Castel Viscardo chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 10 marzo 1937-XV, che i confini fra i Comuni anzidetti siano rettificati in conformità del progetto planimetrico vistato addì 20 aprile 1937-XV dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile di Terni;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Terni in adunanza dell'11 marzo 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 1° giugno 1937-XV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I confini fra i comuni di Orvieto, di Castel Giorgio e di Castel Viscardo sono rettificati in conformità della linea punteggiata in rosso nel progetto planimetrico vistato addì 20 aprile 1937-XV dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Terni. Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 168. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-06-17;1301#art-1