Art. 1
In vigore dal 5 giu 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 16 settembre 1927-V, n. 1858, riguardante l'erezione in ente morale del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia e l'approvazione del relativo statuto;
Visti i Regi decreti 11 aprile 1929-VII, n. 504, e 9 agosto 1929-VII, n. 1517, recanti disposizioni circa la foggia e l'uso degli stemmi e dei sigilli dello Stato;
Tenute presenti le alte finalità patriottiche assegnate al l'anzidetto Ente «Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare» e le benemerenze da esso acquistate nello svolgimento delle sue attività istituzionali;
Udito il Nostro commissario presso la Consulta araldica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È concessa al Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia l'autorizzazione a far uso dello stemma dello Stato nei propri atti ufficiali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla corte dei conti, addì 18 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 101. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-04-15;673#art-1