Art. 1

In vigore dal 5 giu 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 16 settembre 1927-V, n. 1858, riguardante l'erezione in ente morale del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia e l'approvazione del relativo statuto; Visti i Regi decreti 11 aprile 1929-VII, n. 504, e 9 agosto 1929-VII, n. 1517, recanti disposizioni circa la foggia e l'uso degli stemmi e dei sigilli dello Stato; Tenute presenti le alte finalità patriottiche assegnate al l'anzidetto Ente «Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare» e le benemerenze da esso acquistate nello svolgimento delle sue attività istituzionali; Udito il Nostro commissario presso la Consulta araldica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È concessa al Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia l'autorizzazione a far uso dello stemma dello Stato nei propri atti ufficiali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SOLMI. Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla corte dei conti, addì 18 maggio 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 385, foglio 101. - MANCINI.
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Art. 1 Concessione al Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia dell'autorizzazione a far uso dello stemma dello Stato nei propri atti ufficiali. — Testo vigente | Portale Normativo