Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-04-12;877#art-2

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Art. 2 Facolta' al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione, fino al 31 dicembre 1937 - XVI, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini libici. — Testo vigente | Portale Normativo