Art. 1
In vigore dal 22 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la domanda in data 20 febbraio 1937, con la quale la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, hanno chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente Seme Bietole Zuccherine, costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonché la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'«Ente Seme Bietole Zuccherine», e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - LANTINI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937-XV.
Atti del Governo, registro 385, foglio 21. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-03-23;553#art-1