Art. 1

In vigore dal 22 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la domanda in data 20 febbraio 1937, con la quale la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, hanno chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente Seme Bietole Zuccherine, costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto; Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonché la legge 20 marzo 1930, n. 206; Sentito il Comitato corporativo centrale; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'«Ente Seme Bietole Zuccherine», e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - LANTINI. Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937-XV. Atti del Governo, registro 385, foglio 21. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-03-23;553#art-1

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Art. 1 Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'«Ente Seme Bietole Zuccherine», con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo