Art. 1

In vigore dal 29 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, concernente la istituzione della provincia di Littoria; Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, con la quale è stato costituito il comune di Pontinia; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il confine fra i comuni di Pontinia e di Terracina, stabilito dall' della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, è, nel suo tratto meridionale, rettificato come segue: «la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale di detta migliara fino all'incidenza con la strada nazionale Appia; il margine orientale di detta strada fino all'incidenza con il successivo tratto della migliara 55; il margine meridionale della stessa migliara fino all'incontro con l'attuale confine fra i comuni di Sabaudia e di Terracina». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 385, foglio 51. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-03-15;599#art-1

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