Art. 1
In vigore dal 8 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni;
Visto l', n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, è sostituito dal seguente con effetto dall'entrata in vigore del Regio decreto medesimo:
«Art. 5. - È considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di volo:
a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio;
b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale;
c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico, quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo;
d) per corsi speciali d'istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta;
e) per causa di forza maggiore dovuta a sospensione dall'attività aerea di reparti per ordine del Ministero, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministero stesso, sia ritenuta causa determinante la mancata attività minima prescritta.
«Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero.
«Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero.
«Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 79. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-03-11;480#art-1