Art. 1

In vigore dal 8 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni; Visto l', n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, è sostituito dal seguente con effetto dall'entrata in vigore del Regio decreto medesimo: «Art. 5. - È considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di volo: a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio; b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale; c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico, quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo; d) per corsi speciali d'istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta; e) per causa di forza maggiore dovuta a sospensione dall'attività aerea di reparti per ordine del Ministero, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministero stesso, sia ritenuta causa determinante la mancata attività minima prescritta. «Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero. «Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero. «Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 384, foglio 79. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-03-11;480#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, relativo alla concessione della medaglia militare di lunga navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo