Art. 8

In vigore dal 20 gen 1937
Alle semplici riparazioni dell'asta, del drappo, della fascia e del cordone provvederà il comandante dello stormo. Ove, invece, sia necessario rinnovare talune delle anzidette parti, dovrà rinnovarsi l'intera bandiera meno la freccia. Tale rinnovazione sarà determinata dal Ministro per l'aeronautica su proposta del comandante dello stormo e la vecchia bandiera, senza la freccia, sarà conservata presso il Ministero dell'aeronautica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-11-30;2181#art-8

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