Art. 3
In vigore dal 6 gen 1937
All'esproprio ed ai lavori si provvederà in primo luogo con la somma di L. 500.000 che il Banco di Napoli si è impegnato di corrispondere a tale scopo.
Per le ulteriori spese occorrenti sarà provveduto dallo Stato con fondi propri e con contributi di altri enti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Bottai
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 75. - Mancini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-11-30;2125#art-3