Art. 8

Abrogato
In vigore dal 1 lug 2002
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-22;1981#art-8

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Art. 8 Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, sul diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. — Testo vigente | Portale Normativo