Art. 5
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-01;2474#art-sdr-5
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Il testo originario dell'articolo 5 dello Statuto della Regia università di Genova non è più in vigore. L'intero provvedimento a cui apparteneva è stato espressamente abrogato. Di conseguenza, la norma non produce più alcun effetto giuridico.
La disposizione faceva parte dello statuto della Regia università di Genova, ma il relativo provvedimento è stato formalmente abrogato.
La norma non è più applicabile a nessun soggetto in quanto abrogata.
Non è possibile fare un esempio pratico di applicazione poiché la norma non è più vigente.
L'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.