Art. 1
In vigore dal 10 dic 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER. VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Considerato che il Santuario Rupestre di Demetra, dl notevole importanza per la sua origine antichissima, per la costruzione ed architettura e per il materiale archeologico rinvenuto negli scavi, ha bisogno di continui lavori per la sua conservazione;
Considerato che per tale sistemazione si rende necessaria la espropriazione di terreno in contrada S. Biagio ad Agrigento;
Veduto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364;
Veduto che sono state adempiute le formalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato del terreno in contrada S. Biagio ad Agrigento, ove esiste il Santuario Rupestre di Demetra, appartenente ai signori Marchetta Gaetano, Giuseppe, Geltrude, Salvatore, Giovanni, Ottavio, Emilio e Pietro, tutti del fu Gaetano, allo scopo di procedere alla sistemazione del Tempio e dell'annessa zona archeologica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-09-24;1997#art-1