Art. 2 Aggiunta per i Regi istituti tecnici industriali di raggruppamenti di materie a quelli stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 18 maggio 1933-XI, n. 491, ed aggiunta alle equiparazioni di cattedre di Regi istituti tecnici industriali Regi istituti industriali e minerari contenute nella tabella approvata col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162. — Testo vigente | Portale Normativo