Art. 1

In vigore dal 2 set 1936
N. 1515. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Ordine dei Cisterciensi Riformati (Trappisti), con sede in Roma, via S. Prisca n. 12, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore di L. 600.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1515#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riconoscimento giuridico della Casa generalizia dei Cisterciensi con — Testo vigente | Portale Normativo