Art. 1

In vigore dal 8 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vedute le domande per l'aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove, presentate dal podestà preposto ai tre enti in esecuzione delle deliberazioni 17 febbraio e 23 marzo 1935-XIII; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza dell'11 giugno 1935-XIII; Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 20 aprile 1936-XIV, si intende nel presente decreto riportato; Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: comuni di Mocchie e di Frassinere sono aggregati a quello dl Condove. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 374, foglio 126. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-11;1122#art-1

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Art. 1 Aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove (Torino). — Testo vigente | Portale Normativo