Art. 1 Proroga per un biennio, a decorrere dal 3 dicembre 1935, della validita' delle disposizioni contenute nel R. decreto 2 dicembre 1923, n. 3097, per la corresponsione in capitali attuali delle somme da pagarsi a favore delle Societa' concessionarie della costruzione delle Ferrovie secondarie in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo