Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-03-26;685#art-1

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Art. 1 Proroga per un biennio, a decorrere dal 3 dicembre 1935, della validita' delle disposizioni contenute nel R. decreto 2 dicembre 1923, n. 3097, per la corresponsione in capitali attuali delle somme da pagarsi a favore delle Societa' concessionarie della costruzione delle Ferrovie secondarie in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo