Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-03-12;600#art-1

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Art. 1 Approvazione delle tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale, e per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto. — Testo vigente | Portale Normativo