Art. 1 Approvazione delle tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale, e per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto. — Testo vigente | Portale Normativo