Art. 1
In vigore dal 21 mag 1936
N. 725. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Torino:
1. Torino - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
2. Torino - Confraternita di S. Rocco, Morte ed Orazione;
3. Brandizzo - Confraternita di S. Croce;
4. Carignano - Confraternita del Suffragio e della Misericordia;
5. Caselle Torinese - Confraternita del SS. Crocifisso;
6. Cavour - Confraternita del SS. Nome di Gesù e Maria;
7. Cumiana - Confraternita dei S.S. Rocco e Sebastiano;
8. Giaveno - Confraternita del SS. Sacramento e del SS. Rosario in Sala.
9. Lombriasco - Confraternita di S. Sebastiano;
10. Moncalieri - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
11. Moncalieri - Confraternita della SS. Croce;
12. Moncucco Torinese - Confraternita di Gesù e S. Michele;
13. Pessinetto - Confraternita della Madonna del Suffragio in Gisola;
14. Pessinetto - Confraternita del SS. Nome di Gesù in Gisola;
15. Revigliasco - Torinese - Confraternita del SS Rosario;
16. Revigliasco - Torinese - Confraternita del Suffragio;
17. Revigliasco - Torinese - Confraternita di S. Croce;
18. S. Mauro Torinese - Confraternita del SS. Sacramento;
19. S. Mauro Torinese - Confraternita del SS. Rosario:
20. Villafranca Sabauda - Confraternita del SS. Nome di Gesù.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-03-09;725#art-1