Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 261

In vigore dal 1 lug 1936
La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa o propaganda. La vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici e amministrativi della radiodiffusione spettano al Ministro per le comunicazioni, il quale li esercita nei modi stabiliti dal Regolamento.
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