Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo IV
Art. 261
In vigore dal 1 lug 1936
La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa o propaganda.
La vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici e amministrativi della radiodiffusione spettano al Ministro per le comunicazioni, il quale li esercita nei modi stabiliti dal Regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-261