Art. 1
In vigore dal 4 apr 1936
N. 405. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, con sede in Giuliana (Palermo).
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV
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