Art. 1
In vigore dal 30 gen 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 6 del Nostro decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, concernente la istituzione della provincia di Littoria;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, con la quale è stato costituito il comune di Pontinia;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La parte del territorio del comune di Sezze, compresa fra il fiume Sisto, il margine settentrionale della migliara 45, il margine orientale della via Appia, ed il margine settentrionale della migliara 47, è aggregata al comune di Pontinia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 62. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-12-16;2284#art-1