Art. 1

In vigore dal 21 dic 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 25 marzo 1860; Visto il R. decreto 23 dicembre 1900; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . È concesso ai reggimenti dell'Arma di artiglieria l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato per i reggimenti di cavalleria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-11-14;2043#art-1

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