Art. 1
In vigore dal 21 dic 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1900;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È concesso ai reggimenti dell'Arma di artiglieria l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato per i reggimenti di cavalleria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-11-14;2043#art-1