Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-24;2075#art-1

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Art. 1 Estensione ai militari in servizio, residenti all'estero, delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 4113, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo