Art. 3 Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse. — Testo vigente | Portale Normativo