Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-17;1916#art-3

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Art. 3 Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse. — Testo vigente | Portale Normativo