Art. 4

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-09-19;1853#art-4

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Art. 4 Costituzione temporanea di due Comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata. — Testo vigente | Portale Normativo