Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-09-05;1739#art-1

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Art. 1 Raggruppamento in unico ente delle Opere pie «Ospedale israelitico» e «Ricovero per gli israeliti poveri invalidi» con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo