Art. 1

In vigore dal 20 lug 1935
N. 1120. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraterinita della Beata Vergine dei Sette Dolori, in Fiume. Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XIII
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1120#art-1

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Art. 1 Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori, in Fiume. — Testo vigente | Portale Normativo