Art. 1

In vigore dal 14 ago 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versaglia e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace: 1° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici; 2° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle aziende agricole; 3° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la invalidità dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici; 4° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità dei salariati delle aziende agricole. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII; VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Rossoni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte del conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 360, foglio 136. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-06;1364#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione delle quattro Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Organizzazione internazionale del lavoro e concernenti l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per la invalidita' dei lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo