Art. 1
In vigore dal 14 ago 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versaglia e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:
1° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici;
2° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle aziende agricole;
3° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la invalidità dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici;
4° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità dei salariati delle aziende agricole.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII;
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Rossoni
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte del conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 360, foglio 136. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-06;1364#art-1