Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-24;863#art-1

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Art. 1 Approvazione di una convenzione integrativa, con la quale vengono stabilite speciali provvidenze a favore degli appartenenti alla Milizia portuaria iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che furono feriti per la causa fascista. — Testo vigente | Portale Normativo