Art. 1

In vigore dal 26 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda, in data 2 giugno 1934, con la quale il podestà di Monchio, in provincia di Parma, in esecuzione della propria deliberazione 7 ottobre 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « Monchio delle Corti »; Inteso il parere del Rettorato della provincia di Parma in adunanza del 15 gennaio 1934; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: II comune di Monchio, in provincia di Parma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 360, foglio 105. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-08;826#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Monchio, in provincia di Parma, a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ». — Testo vigente | Portale Normativo