Art. 1
In vigore dal 26 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda, in data 2 giugno 1934, con la quale il podestà di Monchio, in provincia di Parma, in esecuzione della propria deliberazione 7 ottobre 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « Monchio delle Corti »;
Inteso il parere del Rettorato della provincia di Parma in adunanza del 15 gennaio 1934;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
II comune di Monchio, in provincia di Parma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 105. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-08;826#art-1