Art. 1

In vigore dal 18 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda in data 22 febbraio 1935, con la quale il podestà del comune di Stra, in provincia di Venezia, in esecuzione della propria deliberazione 28 settembre 1934, n. 76, chiede l'autorizzazione a modificare le denominazione della frazione «Stra» in «S. Pietro di Stra», e la denominazione della frazione «Fossolovara di Stra» in «Stra»; Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Venezia, con deliberazione del 27 ottobre 1934, n. 14135; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Stra, in provincia di Venezia, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione «Stra» in «S. Pietro di Stra» e quella della frazione «Fossolovara di Stra» in «Stra». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 360, foglio 106. - Mancini.
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Art. 1 Autorizzazione al comune di Stra, in provincia di Venezia, a — Testo vigente | Portale Normativo