Art. 1

In vigore dal 2 mag 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente la istituzione della provincia di Littoria; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le parti di territorio dei comuni di Sermoneta e di Sezze, site a nord del margine settentrionale della migliora 45 e ad ovest del margine orientale della via Appia, sono aggregate al comune di Littoria. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 359, foglio 106. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-18;371#art-1

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Art. 1 Aggregazione al comune di Littoria di parti di territorio dei comuni di Sermoneta e di Sezze. — Testo vigente | Portale Normativo