Art. 1
In vigore dal 2 mag 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente la istituzione della provincia di Littoria;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Le parti di territorio dei comuni di Sermoneta e di Sezze, site a nord del margine settentrionale della migliora 45 e ad ovest del margine orientale della via Appia, sono aggregate al comune di Littoria.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 106. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-18;371#art-1