Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Capo II
Art. 80
In vigore dal 14 ott 1955
Le materie su cui vertono le prove di esame dei concorsi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e il programma particolareggiato di queste, sono determinati dalla Amministrazione provinciale, in relazione alle necessità dei servizi inerenti ai singoli posti messi a concorso, approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "E' soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66; ultimo comma degli articoli 73 e 74; penultimo comma dell'art. 76; primo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-80