Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IICapo I

Art. 44

In vigore dal 20 mar 1964
La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia, medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedale di almeno cento letti; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi; d) di un medico condotto, scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ha disposto (con l'art. 13. comma 1) che "Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti, il componente di cui alla lettera c) degli articoli 44, 47 e 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' scelto su terna proposta dai Comuni interessati".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-44

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