Art. 1
In vigore dal 22 mag 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri in Roma, approvato con R. decreto 4 agosto 1932, n. 1296;
Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1310, con cui furono approvati il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, e le relative piante organiche del personale;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle piante organiche del personale sanitario degli Istituti anzidetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le piante organiche del personale sanitario dell'Istituto ospedaliero dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano e dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro di cui agli allegati II e III del R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1310, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto che saranno vistate e sottoscritte d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 211. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-14;519#art-1