Art. 2
In vigore dal 1 feb 1935
Il tocco da usarsi nelle cerimonie ufficiali e nelle adunanze della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori è fregiato:
a) per il presidente della Commissione centrale e per il vice presidente rispettivamente di tre è di due galloni di oro con un cordoncino di oro misto a seta nera nella proporzione di due terzi ad un terzo, posto nel mezzo di ciascun gallone; per i membri, di un gallone di oro e di due cordoncini di oro misto, a seta nera nella medesima proporzione, sovrapposto al gallone;
b) per il segretario del Sindacato nazionale e per il Commissario che lo sostituisca, di due galloni d'oro misto ad argento, in proporzioni eguali, con un cordoncino di oro misto ad argento parimenti in proporzioni eguali, posto nel mezzo di ciascun gallone; per i membri del Direttorio del Sindacato nazionale di un gallone e di un cordoncino di oro misto ad argento in proporzioni uguali, soprapposto al gallone; per segretari dei Sindacati di categoria e per i commissari che li sostituiscano di un gallone di oro misto ad argento in parti eguali per i membri dei Direttori di
un cordoncino di oro misto ad argento nelle stesse proporzioni.
I fregi stabiliti per il tocco dei membri dei direttori del Sindacato nazionale e per quello dei membri del Direttori dei Sindacati di categoria sono usati anche per i tocchi, rispettivamente, dei membri dei Comitati di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dei membri dei Comitati preveduti nell'art. 14 dello stesso Regio decreto-legge.
I galloni di cui al presente articolo sono dell'altezza di millimetri venti ed i cordoncini del diametro di millimetri quattro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 58. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-20;2128#art-2