Art. 1

In vigore dal 26 gen 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le disposizioni di cui al R. decreto 28 settembre 1934, n. 1820, circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. istituito con Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 355, foglio 29. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-13;2100#art-1

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Art. 1 Estensione al Corpo degli agenti di P. S. delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio. — Testo vigente | Portale Normativo