Art. 1
In vigore dal 26 gen 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al R. decreto 28 settembre 1934, n. 1820, circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. istituito con Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 29. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-13;2100#art-1