Regolamento per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, sull'ordinamento della Milizia portuaria

Art. 327

Abrogato

Vitto dei sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, sull'ordinamento della Milizia portuaria- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-01;2132#art-rpl-327

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