Regolamento per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, sull'ordinamento della Milizia portuaria›Parte SECONDA›Titolo SETTIMO
Art. 232
AbrogatoIngerenza degli ufficiali di amministrazione negli atti di gestione.
In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, sull'ordinamento della Milizia portuaria-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-01;2132#art-rpl-232