Art. 1

In vigore dal 1 ott 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri: Sulla Proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia stipulata il 4 ottobre 1934.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-19;1725#art-1

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