Art. 1
In vigore dal 1 ott 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri:
Sulla Proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia stipulata il 4 ottobre 1934.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-19;1725#art-1