Art. 1

In vigore dal 7 feb 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto l'elenco del Comuni del Regno per i cui territori presentasi più urgente la disciplina delle acque sotterranee; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubbici di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato nell'unito testo vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto, l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori la ricerca l'estrazione e l'utizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta utliciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII. VITTORIO EMANUELE MUSSOLLNI - DI CROLLALANZA - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 355, foglio 22. - - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-18;2174#art-1

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Art. 1 Disciplina delle acque sotterranee. — Testo vigente | Portale Normativo